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Trattamento IVA nelle operazioni transfrontaliere

Con la crescente internazionalizzazione dei mercati, l’imposta sul valore aggiunto nei rapporti transfrontalieri diventa un tema sempre più rilevante. Pertanto, è importante che le società straniere che operano a livello internazionale e intrattengono rapporti commerciali con società e persone fisiche italiane siano a conoscenza di eventuali obblighi IVA in Italia a cui adempiere. Di seguito riportiamo un breve elenco dei casi più rilevanti:

Cessioni intracomunitarie di beni da società italiane

Con l’introduzione di due Direttive UE (Direttive n. 2018/1910/UE e n. 2018/1912/UE), il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore importanti novità in materia di imposta sul valore aggiunto e scambi intracomunitari. I singoli Stati membri devono recepire queste direttive UE nella normativa nazionale con un’apposita norma di implementazione. Anche se questo in Italia non è ancora avvenuto, le nuove regole devono essere considerate già direttamente applicabili (soprattutto quando queste sono a favore dei contribuenti).

Poiché le novità relative alla prova dell’avvenuto trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di partenza nell’ambito degli scambi intracomunitari sono state inserite direttamente nel regolamento di esecuzione (n. 282/2011), non è necessario alcun processo di recepimento e le modifiche sono direttamente applicabili nei singoli Stati membri.

Per dimostrare la prova dell’avvenuto trasporto della merce al di fuori dello Stato membro di partenza è necessario che il cedente raccolga un’ampia documentazione. In questo ambito si distingue tra trasporto o spedizione della merce da parte del fornitore e trasporto o spedizione da parte dell’acquirente. Ai fini probatori sono richiesti almeno due dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti indipendenti.

  • una lettera di vettura CMR firmata
  • una fattura emessa dallo spedizioniere
  • una polizza di carico
  • polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni
  • documenti bancari attestanti il pagamento
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (p.e. da un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

Qualora i beni vengano spediti o trasportati dal cessionario, oltre ai documenti sopra elencati, deve essere rilasciata al fornitore una dichiarazione scritta. In questa dichiarazione l’acquirente estero deve indicare lo Stato membro di destinazione della merce e attestare che i beni sono stati trasportati dal cessionario stesso o da un terzo per suo conto. La dichiarazione deve essere inviata al fornitore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Operazioni a catena: trattamento IVA in caso di intervento di tre soggetti

Un’operazione a catena ai fini IVA, nota anche come operazione triangolare, si verifica quando almeno tre operatori effettuano operazioni sugli stessi beni e i beni vengono trasportati direttamente dal primo all’ultimo acquirente della catena (da uno Stato membro all’altro).

Per attribuire correttamente la cessione intracomunitaria non imponibile tra i diversi operatori, si deve considerare chi effettua il trasporto dei beni. A causa della complessa regolamentazione delle operazioni triangolari negli scambi intracomunitari può essere necessario che una società estera si identifichi ai fini IVA in Italia solo perché coinvolta in un’operazione triangolare.

Consignment stock in Italia

Anche le disposizioni relative ai consignment stock di una società estera in Italia sono state modificate a partire dal 1° gennaio 2020. Un consignment stock offre alla società estera la possibilità di gestire un magazzino in prossimità dei propri clienti. La merce viene consegnata al magazzino senza che tale trasporto configuri una cessione intracomunitaria assimilata e il cliente finale ha la possibilità di ritirare la merce dal magazzino in base alle sue esigenze. A questo proposito devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Deve sussistere un contratto di consignment stock.
  • Il venditore che consegna la propria merce al consignment stock non deve disporre di una stabile organizzazione nel paese di destinazione della merce.
  • Il destinatario della merce deve essere già noto prima della spedizione dei beni.
  • Il venditore e il destinatario devono tenere un registro separato in cui sono elencati i beni che vengono introdotti nel deposito e quelli che vengono successivamente prelevati.
  • I beni consegnati al magazzino devono essere indicati nella dichiarazione Intrastat.

Vendita di beni a privati (e-commerce):

Il commercio online (e-commerce) ha aperto nuovi mercati a molte imprese, che considerano ormai la vendita dei propri prodotti a clienti di altri paesi dell’UE una parte integrante della loro attività. Tuttavia, il commercio transfrontaliero via internet è soggetto a una regolamentazione fiscale specifica, di cui le società estere che consegnano merce in Italia devono essere a conoscenza.

La cessione di beni a privati all’interno dell’Unione Europea segue regole diverse rispetto alla cessione di beni alle società. La società estera può fatturare e versare l’IVA del proprio paese fino a un determinato importo di fatturato annuo. Se le consegne di beni a privati superano la soglia di 35.000 euro, la società estera è invece obbligata a identificarsi ai fini IVA in Italia, in modo da applicare e versare l’IVA italiana (vedesi Umsatzsteuerregistrierung in Italien) .

Sei una società che opera a livello internazionale? Saremo lieti di rispondere alle tue domande sulle problematiche che riscontri nell’ambito delle operazioni transfrontaliere e di informarti tempestivamente sull’obbligo di identificazione ai fini IVA.

Siete attivi a livello internazionale e avete domande sull’imposta sul valore aggiunto? Noi possiamo aiutarvi!

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